La Responsabile del Servizio Amministrativo rende noto che l’INPS con la circolare n. 16 del 2026, ha reso noti gli importi e i limiti di reddito per il 2026 relativi all’assegno di maternità concesso dai comuni ai sensi dell’ art. n. 74 del D. Lgs. 151/01 (ex art. 66 della L. 448/98), aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 1,4% e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2026.
Pertanto come indicato dalla suddetta Circolare INPS, l’importo dell’assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico sono aggiornati come segue:
- l’assegno di maternità per il 2026 se spettante in misura intera è pari a Euro 413,10 mensili per n. 5 mensilità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento verificatisi dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 se la madre non beneficia di altri trattamenti previdenziali; se invece ne beneficia in misura inferiore, spetta solo la quota differenziale; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non deve essere superiore a Euro 20.668,26.
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