La legge di bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1 comma 242 ha introdotto nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici per i cittadini.
In particolare:
- aumento dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, tra 100 e 500 euro;
- per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui non viene presentata la dichiarazione.
CHI E' OBBLIGATO A RICHIEDERE LA RESIDENZA
Tutti i cittadini sia italiani che stranieri devono essere iscritti in anagrafe e richiedere la residenza.
I cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere devono richiedere la residenza dove hanno la dimora abituale che coincide con l’abitazione principale, quindi col luogo ove abitualmente la persona mangia, dorme, e mantiene “il centro delle proprie relazioni familiari e sociali". Per richiedere la residenza è necessario presentare una dichiarazione di residenza al Comune di dimora abituale entro 20 giorni da quando si è verificato il trasferimento di abitazione.
Deve essere dichiarato (obblighi anagrafici):
- il trasferimento di residenza da altro comune;
- il cambiamento di abitazione nello stesso comune;
- il trasferimento di residenza dall’estero in Italia;
- il trasferimento della residenza all’estero dall'Italia (richiesta di iscrizione nell'anagrafe dei cittadini italiani all'estero AIRE).
CHI NON DICHIARA LA RESIDENZA È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
Il cittadino deve provvedere in autonomia a richiedere la residenza collegandosi all’apposita sezione del portale dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, oppure trasmettendo il modulo opportunamente compilato all’Ufficio Anagrafe del Comune a mano, via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it o via mail all’indirizzo info@comune.villaurbana.or.it e allegando copia fotostatica di un documento di identità;
È possibile che il cittadino non sappia di dover richiedere la residenza tempestivamente per cui se l'ufficio anagrafe accerta che la residenza di una persona non coincide con l'effettiva abitazione, invita il cittadino a rendere l'esatta dichiarazione di residenza.
Se, nonostante l'invito trasmesso per posta raccomandata all'indirizzo in cui è stata accertata la dimora abituale, il cittadino non ottempera all'obbligo anagrafico, l'ufficio anagrafe accerta la violazione e trasmette la sanzione che deve essere pagata nei 60 giorni dalla notifica della sanzione stessa.
Nel caso in cui il cittadino risieda in strutture (es. RSA residenza sanitaria assistenziale), la richiesta di cambio di residenza dovrà essere comunicata dal responsabile della struttura di convivenza (capo convivenza) al Comune.
Se l'ufficio anagrafe accerta che l'ospite in una struttura non è stato iscritto invita il capo convivenza a provvedervi in autonomia.
Se il capo convivenza non presenta la dichiarazione, nonostante il sollecito, l'ufficio anagrafe procede d'ufficio e, in caso di accertata violazione all'obbligo di rendere la dichiarazione di residenza, entrambi (capo convivenza e cittadino che sia capace di intendere e volere e non impossibilitato a rendere la dichiarazione) dovranno pagare le sanzioni amministrative imputate.
Riferimenti Normativi
Legge di bilancio 2024 articolo 1 comma 242 (che sostituisce l'art.11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) e comma 243 (che aggiunge all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i commi 9-ter e 9-quater);
D.P.R. 223/89