Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad “elevatopericolo di incendio boschivo”:
- Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione;
- utilizzare fuochi d’artificio di libera vendita o lanterne cinesi
- utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l’innesco di unincendio, di cui all’art. 2 della L. 353/2000;
- smaltire braci;
- gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.